1. L'agente di polizia privata, in base all'esito positivo dell'esame presso la commissione di cui all'articolo 3, ottiene la qualifica e la relativa licenza di:
a) addetto alla sicurezza;
b) addetto alla vigilanza;
c) addetto alla tutela;
d) addetto alle investigazioni.
2. Le qualifiche non sono cumulabili.
3. Una volta ottenuta l'abilitazione da parte della commissione di cui all'articolo 3, il nuovo titolare di licenza deve prestare, ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale, giuramento presso l'apposito ufficio del dipartimento secondo la formula prevista dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
4. Agli agenti di polizia privata di cui al comma 1, nell'ambito esclusivo del loro servizio, è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ausiliaria.
5. È fatto assoluto divieto di ricoprire una delle qualifiche di cui al presente articolo a qualunque cittadino italiano sprovvisto dell'abilitazione necessaria.
6. I cittadini stranieri, non in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, che si trovano sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di lavoro intrapresi all'estero con committenti di nazionalità non italiana ovvero non residenti in Italia, previa autorizzazione del dipartimento, possono svolgere l'attività di cui al